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sia il problema dell’aumento continuo del contenzioso medico legale
(a cui è seguito un aumento del costo delle assicurazioni per
professionisti e strutture sanitarie) e sia il fenomeno della medicina
difensiva (che ha prodotto un uso inappropriato delle risorse destinate
alla sanità pubblica). Tra le principali novità di questa proposta
legislativa vi è sicuramente una modifica nella disciplina della
responsabilità sia da un punto di vista penale che civile. In ambito
penalistico si assegna maggiore forza alle linee guida, l’aderenza alle
quali per il medico significa la possibilità di essere scagionato anche
in caso di dolo o di colpa grave. Queste verranno stilate da società
scientifiche accreditate presso il ministero della Salute, verificate ed
approvate dall’Istituto superiore di Sanità, inserite nel Sistema
nazionale per le linee guida (Snlg) e pubblicate. Dal punto di vista
civile, si prevede la distinzione, tra responsabilità contrattuale della
struttura sanitaria ed extracontrattuale del professionista, incluso il
medico di medicina generale, con relativa inversione dell’onere della
prova e dimezzamento del termine di prescrizione. Inoltre il testo, così
formulato, introduce l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione
nonché il tentativo obbligatorio di conciliazione, per porre un freno al
proliferare dei contenziosi giudiziari. È prevista inoltre una modifica
all’azione di rivalsa, fissando il tetto massimo a 3 annualità lorde (per
agevolare la stipula di assicurazioni a prezzi calmierati), limitandola ai
casi di dolo e colpa grave ed escludendola dalla giurisdizione della
Corte dei conti. È inoltre previsto l’istituzione di un fondo di garanzia
per le vittime di malasanità e l’obbligo di assicurazione per tutti, sia
per le aziende del Ssn, sia per le strutture ed enti privati operanti in
regime autonomo o di accreditamento con il Ssn che erogano
prestazioni sanitarie a favore di terzi e per gli operatori sanitari.
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