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sono attenuti alle linee guida è da ricondurre al timore del
legislatore che i sanitari pongano in atto delle terapie motivate solo
dalla paura di essere coinvolti in vicende penali. Questa riforma,
nonostante l’intento di superare l’atteggiamento appena descritto
della classe medica, costituisce allo stesso tempo un notevole freno
nelle scelte del sanitario. La disciplina, così impostata, mira al
rispetto delle linee guida prodotte, deresponsabilizzando i sanitari e
limitando l’evoluzione del pensiero scientifico. Per questo motivo,
il Tribunale di Milano sostiene la violazione degli articoli
costituzionali succitati, poiché non è protetta la libertà della scienza,
in modo equo e ragionevole;
3) Principio di ragionevolezza ed uguaglianza: la norma comporta
un’estensione eccessiva dell’area di non punibilità, per i
professionisti sanitari;
4) diritto di difesa: la persona offesa non può ricevere una tutela a
tutto tondo, essendo garantita solo quella civile e non quella penale;
5) Articolo 27 della Costituzione: inosservanza della funzione
rieducativa della pena, poiché quest’ultima non è applicata per chi
commette il reato con colpa.
Di fronte ad una richiesta così complessa, la Corte Costituzionale ha
deciso di dirimere la controversia attraverso un’ordinanza, la n° 295
del 06 Dicembre del 2013. Questa ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, a causa di
un di un difetto di forma “macroscopico” dell’ordinanza del Tribunale
di Milano. In particolare, il giudice non avrebbe descritto la fattispecie
concreta oggetto del giudizio, e quindi non avrebbe neanche fornito
una motivazione adeguata in merito alla rilevanza della questione.
Questa scelta della Corte Costituzionale non fornisce quindi alcuna
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