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Nonostante la sua portata innovativa, non si può negare la
presenza di diversi problemi applicativi ed interpretativi, nonché il
sospetto di dubbi di legittimità costituzionale. Proprio questi ultimi
sono stati evidenziati da un’ordinanza di rimessione del tribunale di
Milano, con la quale si sollevava una questione di illegittimità
costituzionale sulla legge Balduzzi, nell’ambito di un processo di
lesioni colpose verso quattro sanitari dell'ospedale Galeazzi. Con
l’ordinanza del 21 marzo 2013, il Tribunale ha sollevato dei dubbi di
costituzionalità e rimesso alla Corte Costituzionale la questione, con
riferimento al primo comma dell’art. 3, affermando che questo riserva
un’area di esonero dalla responsabilità penale solo per i medici.
Secondo lo stesso Tribunale questa consisterebbe in una causa di
esclusione della punibilità per tutti i sanitari che commettano dei reati
agendo con colpa lieve e nel rispetto delle linee guida, ponendosi in
tal modo in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24,
25, 27, 28, 32, 33 e 111
In particolare, le motivazioni di dubbio costituzionale riguardano
diverse norme, tra cui:
1) articoli 3 e 25 della costituzione, in merito alla violazione del
principio di legalità e tassatività. È assente una definizione del
concetto di colpa lieve che invece la legge doveva specificare,
anche attraverso l’individuazione di criteri fissi. Il Tribunale
sottolinea inoltre che, nella disciplina penale precedente, la colpa
lieve era un grado della colpa, da valutare obbligatoriamente per la
qualificazione della pena, mentre nella legge Balduzzi la colpa
assume valore esimente;
2) Articoli 3 e 33 della Costituzione: il Tribunale di Milano sostiene
che il motivo per cui si esonera dalla responsabilità i medici che si
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