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conseguenza di non prevedibili, nonché non evitabili, variabili.
Nell’ipotesi di un’attività di routine, il sanitario sarà ritenuto colpevole
anche per colpa lieve, mentre davanti a casi complessi, questo sarà
punito solo nel caso di dolo o colpa grave.

      Nell’ambito penalistico, fondamentale è l’introduzione della
"legge Balduzzi", cioè il decreto legge nr. 158 del 13 settembre 2012,
titolato “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute” e successivamente
convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189. Particolare importanza
è rivestita dall’articolo 3 della stessa Legge, che stabilisce che:
“L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della
propria attività, si attiene alle linee guida e alle buone pratiche
accreditate della comunità scientifica non risponde penalmente per
colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art.
2043 c.c.”.

      Di conseguenza il giudice, per valutare la sussistenza della colpa
lieve, deve verificare se la condotta del medico è stata conforme alle
linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Se
questo è stato fatto, egli non risponde a livello penale di colpa lieve,
comportando quindi un’attenuazione della responsabilità
professionale. Obiettivo della legge è quello di disciplinare la
responsabilità medica, e costituisce tuttora la normativa di riferimento.
Così come specificato dalla Suprema Corte di Cassazione in una
sentenza del 2013, questa legge introduce due principali novità:
A) introduzione nella legislazione penale della differenza tra culpa

    levis e culpa lata;
B) centralità delle linee guida e delle buone pratiche, suggerite dalla

    comunità scientifiche.

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