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essere prestata da un qualsiasi professionista in una situazione che non
presenta difficoltà particolari, poiché diversamente la condotta del
medico sarà ritenuta illecita solo qualora caratterizzata dal dolo o
colpa grave. Così come specificato dall’articolo 43 del codice penale
la colpa può essere di due tipi: generica e specifica. La prima consiste
nell’inosservanza delle regole di condotta della negligenza,
imprudenza e imperizia. La seconda invece si traduce nella violazione
di leggi, regolamenti, ordini e disciplina.
Il giudice per determinare la sussistenza della colpa nella
condotta del medico deve, prima di tutto, verificare se a questo possa
essere attribuito un rimprovero per colpa, e per la valutazione dovrà
utilizzare il parametro, ex ante, del modello agente. Per determinare la
colpa del soggetto il giudice deve quindi svolgere un vero e proprio
processo logico, che inizia con l’individuazione delle modalità
comportamentali previste per il caso specifico. Successivamente dovrà
verificare la prevedibilità dell’evento nonché il grado di evitabilità del
fatto lesivo a fronte dell’attuazione del modello previsto. In una fase
successiva, dopo cioè aver constatato l’inosservanza delle regole
cautelari, il giudice dovrà valutare se il danno creato rientra nella
casistica delle conseguenza possibili a seguito della violazione delle
misure di cautela previste. Questa fase è detta della “concretizzazione
del rischio” poiché serve a circoscrivere la responsabilità colposa a
quei fatti lesivi che le regole cautelari miravano ad evitare. Nel
momento seguente, il giudice verifica se la violazione delle dette
regole avrebbe potuto comportare la produzione dell’evento.
È importante distinguere il rapporto intercorrente tra violazione
della diligenza e l’evento, e il nesso tra quest’ultimo e la condotta del
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