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soggetto. Nella prima ipotesi si tratta di accertare la colpevolezza
mentre nel secondo la causalità. Al fine della sussistenza della
responsabilità per colpa vi è la necessità che la condotta del
professionista sia la causa della lesione del paziente. In altre parole vi
è il bisogno di dimostrare il nesso di causalità tra fatto lesivo e
azione/omissione del medico. Naturalmente la situazione più difficile
da valutare è quella del reato omissivo improprio, in cui oltre a
verificare la possibilità per il soggetto di evitare l’evento, vi è il
presupposto dell’obbligo di agire. Quest’ultima posizione non
appartiene a tutte le persone ma solo a individui determinati, detti
garanti, su cui grava il dovere di custodire dei beni giuridici
particolari. Il presupposto su cui si fonda questo istituto giuridico è
l’impossibilità, anche solo parziale, dei titolari del bene giuridico, di
tutelarlo adeguatamente.
Generalmente la posizione del medico nei confronti del paziente
è classificata tra le posizioni di protezione, data l’impossibilità per
l’assistito sia di effettuare una corretta diagnosi sia di provvedere
autonomamente ad una cura efficace, e nasce nel momento in cui si
instaura un rapporto terapeutico tra i due soggetti. La base giuridica su
cui si fonda la posizione di garanzia è individuata negli articoli 2 e 32
della Costituzione, e cioè nel dovere di solidarietà sociale e nel diritto
alla salute.
Questo particolare rapporto non implica però un’autonomia
assoluta di decisione del medico, poiché trova dei limiti nella volontà
del paziente. L’assistito può infatti sia pretendere di ricevere delle
cure adeguate sia può decidere di non sottoporsi a particolati terapie,
lasciando che la malattia faccia il suo corso. Eccezione a questa regola
è prevista dallo stesso articolo 32 della Costituzione, per casi
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