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6) La funzione rieducativa della pena: violazione dell’art. 27 della
Costituzione.
“ (….) avere sostanzialmente depenalizzato la colpa lieve per gli
operatori sanitari comporta l'impossibilità di punire chi ha
cagionato un reato con colpa, rendendo concreto il rischio che la
norma cautelare voleva evitare; e di conseguenza non si consente
la rieducazione dell’autore dello stesso”.
V.2.7.Ordinanza della Corte Costituzionale
Davanti ad una così articolata questione, la Corte Costituzionale ha
stabilito di dirimere la controversia attraverso un’ordinanza, la n° 295
del 06 Dicembre del 2013, in cui ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. Punto
cruciale della decisione è stato un difetto di forma “macroscopico”
dell’ordinanza del Tribunale di Milano, emessa il 21 Marzo 2013, ed
in particolare: “il giudice a quo ha omesso di descrivere la fattispecie
concreta sottoposta al suo giudizio e, conseguentemente, di fornire un
adeguata motivazione in ordine alla rilevanza della questione”.
Il Tribunale di Milano ha infatti esposto solo “di essere investito del
processo penale nei confronti di alcuni operatori sanitari, imputati del
reato di lesioni personali colpose gravi, cagionate ad un paziente ‘con
colpa generica e per violazione dell’arte medica’”; non specificando
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