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in modo diverso rispetto la Cassazione, sollevando un problema di
legittimità costituzionale sempre in merito all’art.3 della Legge
Balduzzi, in una vicenda penale relativa al reato di lesioni colpose nei
confronti di quattro sanitari. Con l’ordinanza del 21 marzo 2013, il
Tribunale ha sollevato dei dubbi di costituzionalità e rimesso alla
Corte Costituzionale la questione, con riferimento al primo comma
dell’art. 3 affermando che questo riserva un’area di esonero dalla
responsabilità penale solo per i medici. Secondo lo stesso Tribunale
questa consisterebbe in una causa di esclusione della punibilità per
tutti i sanitari che commettano dei reati agendo con colpa lieve e nel
rispetto delle linee guida, ponendosi in tal modo in contrasto con i
principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 25, 27, 28, 32, 33 e 111.
In particolare, le motivazioni di dubbio costituzionale riguardano
diverse norme, tra cui:

1) Gli articoli 3 e 25 della Costituzione, che attengono al principio di
legalità e di tassatività nonché l’espressione “non risponde
penalmente". Innanzitutto vengono sollevati dei dubbi in merito
all’esclusione della punibilità del medico, che non risponderebbe
quindi penalmente. Questo comporterebbe quindi un’incompatibilità
tra responsabilità penale e quella civile: la prima non sarebbe
riconosciuta, al contrario della seconda.
Ciò significherebbe che se il medico rispettasse le procedure suggerite
non agirebbe mai con colpa lieve ma questo è incoerente, a livello
civilistico, dal riferimento all’art. 2043 del cod.civ.. Altri ritengono,
invece, che si configura la colpa ma che non può essere sanzionata
data l’espressione equivoca che “evidenzia un dato normativo
impreciso, indeterminato e quindi in attrito con il principio di

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