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altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono
inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto concluso
con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla
responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque,
l’obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza
di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (che il
danneggiato ha l’onere di provare). In ogni caso l’alleggerimento della
responsabilità (anche) civile del medico “ospedaliero”, che deriva
dall’applicazione del criterio di imputazione della responsabilità
risarcitoria indicato dalla legge Balduzzi (art. 2043 c.c.), non ha
alcuna incidenza sulla distinta responsabilità della struttura sanitaria
pubblica o privata (sia essa parte del S.S.N. o una impresa privata non
convenzionata), che è comunque di tipo “contrattuale” ex art. 1218
c.c.».
Diversi tribunali di merito hanno aderito all’interpretazione sovra
esposta: segnatamente, il Tribunale di Torino (26.2.2013, secondo cui
il legislatore avrebbe dettato una norma che smentisce l’intera
elaborazione giurisprudenziale precedente e l’art. 2043 c.c. sarebbe
ora la norma a cui ricondurre sia la responsabilità del medico pubblico
dipendente, sia finanche quella della struttura pubblica nella quale
opera, non essendo ipotizzabile secondo quel giudice un diverso
regime di responsabilità del medico e della struttura) ed il Tribunale di
Varese (26.11.2012).
Nonostante le diverse interpretazioni che i giudici di merito hanno
fornito, per la Cassazione la responsabilità del medico è da ritenere
comunque di tipo contrattuale. All’indomani dell’introduzione della
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