Page 88 - Quaderno 2017-2
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legge Balduzzi, fin dalle prime pronunce la Suprema Corte civile ha
affermato che: «L’articolo 3 comma 1 D.L. 158/12, conv. L. 189/12,
ha depenalizzato la responsabilità medica in caso di colpa lieve, dove
l’esercente l’attività sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone
pratiche accreditate dalla comunità scientifica. L’esimente penale non
elide, però l’illecito civile e resta fermo l’obbligo di cui all’articolo
2043 c.c. che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto
positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute.
La materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue regole
consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma
anche per quella contrattuale del medico e della struttura sanitaria,
da contatto sociale» (Cass. civ., Sezione III, n. 4040/2013).
Successivamente, la Suprema Corte ha avuto modo di esprimere in
modo ancor più chiaro la sua posizione: «L’art. 3, comma 1, l.
189/2012, là dove omette di precisare in che termini si riferisca
all’esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso
la responsabilità penale, comporta che la norma dell’inciso
successivo, quando dice che resta comunque fermo l’obbligo di cui
all’art. 2043 c.c., poiché in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole
solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di
escludere l’irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità
extracontrattuale, ma non ha inteso prendere alcuna posizione sulla
qualificazione della responsabilità medica necessariamente come
responsabilità di quella natura. La norma, dunque, non induce il
superamento dell’orientamento tradizionale sulla responsabilità da
contatto e sulle sue implicazioni» (Cass. civ., sezione VI, ordinanza n.
8940/2014).
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