Page 83 - Quaderno 2017-2
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Entrambe le disposizioni hanno avuto l’effetto di riaccendere le
discussioni in ordine al titolo della responsabilità dei sanitari, con
rilevanti conseguenze in ordine all’onere della prova (a carico
dell’attore in caso di illecito aquiliano; a carico anche del medico ove
si opti per la natura contrattuale alla responsabilità del medico, con
conseguente applicazione dell’art. 1218 c.c.) e del termine di
prescrizione della relativa azione (cinque anni se extracontrattuale,
dieci anni se da inadempimento).

Per affrontare questo discorso, è innanzitutto necessario distinguere la
responsabilità gravante sulla struttura sanitaria da quella di cui è
chiamato a rispondere il singolo medico che, in concreto, ha posto in
essere la condotta colposa pregiudizievole per il paziente.

Con riguardo alla prima ipotesi di responsabilità, dottrina e
giurisprudenza sono sempre state concordi nell’inquadrare la
medesima nell’ambito della responsabilità contrattuale, sul rilievo che
l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una
visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto. Da
ultimo, in merito, Cass. civ.,sez. III, n. 21090/2015, ha affermato che
l’ospedale è tenuto ad adempiere la propria prestazione, con la
massima diligenza e prudenza. Le strutture ospedaliere, oltre che ad
osservare le normative in tema di dotazione e organizzazione
d’emergenza, deve tenere poi in concreto, per il tramite dei suoi
operatori, condotte adeguate alle condizioni disperate del paziente e in
rapporto alle precarie disponibilità di mezzi e risorse, adottando di
volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare
l’impossibilità di salvataggio del soggetto leso. Se non viene

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