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operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter gestire
correttamente o, infine, nella mancanza di prudenza o di diligenza,
che non devono mai difettare in chi esercita la professione sanitaria».
Sul piano processuale, infine, recentemente la Suprema Corte ha
ricordato che per avvalorare l’assunto concernente l’avvenuto rispetto
delle regole di diligenza e dei protocolli ufficiali è necessaria
l’allegazione delle linee guida alle quali la condotta del medico si
sarebbe conformata. L’allegazione si rende necessaria ai fini della
verifica della correttezza e scientificità delle stesse: solo nel caso di
linee guida conformi alle regole della migliore scienza medica è
possibile, infatti, utilizzare le medesime come parametro
dell’accertamento dei profili di colpa ravvisabili nella condotta del
medico e attraverso le indicazioni delle stesse fornite sarà possibile al
giudicante valutare la conformità ad esse della condotta del medico al
fine di escludere profili di colpa (Cass. pen., sez. IV, n. 40708/2015).
V.2.5. Problema di interpretazione: riferimento alla
responsabilità aquiliana
Altro problema interpretativo riguardo l’articolo 3 della stessa legge è
quello riferito alle seguenti disposizioni:
- “in tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo
2043 del codice civile”;
- “il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del
danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo
periodo”.
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