Page 77 - Quaderno 2017-2
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2236 c.c., per altro si fonda sull’avvertita esigenza di non configurare
un’area di ingiustificato privilegio in favore del sanitario (che aveva
portato anche a sollevare questione di legittimità costituzionale).
Inoltre, com’è stato acutamente osservato, la Cassazione ha ritagliato
dall’area dell’imperizia una sua parte, che viene incollata
erroneamente nelle aree della negligenza e dell’imprudenza:«quindi
un’interpretazione doppiamente restrittiva: prima della legge, sul
termine colpa e poi del principio, sul termine imperitia. Il principio
suona quindi: culpa levis sine (stricta) imperitia non excusat».

Accanto questa tendenza della giurisprudenza che circoscrive la legge
Balduzzi alle sole ipotesi di colpa per imperizia, si registra qualche
apertura: Cass. pen., sez. IV, n. 47289/2014, ha ritenuto che la nuova
disciplina, pur trovando terreno d’elezione nell'ambito dell'imperizia,
«può tuttavia venire in rilievo anche quando il parametro valutativo
della condotta dell'agente sia quello della diligenza, cioè allorquando
siano richieste prestazioni che riguardino la sfera dell’accuratezza
dei compiti, magari non particolarmente qualificanti, che quelle
dell’adeguatezza professionale». La sentenza riconosce che la nuova
normativa non può essere ritenuta applicabile esclusivamente in
riferimento ai casi di speciale difficoltà, proprio in virtù dell’assenza
di un appiglio testuale su cui fondare tale conclusione.
La Cassazione ha ritenuto che nel caso in questione venisse in
considerazione senza dubbio una ipotesi di colpa per imperizia ma, al
contempo, in virtù delle difficoltà di frequente connesse alla
distinzione tra le varie forme di colpa, precisando che le linee guida
possono anche individuare regole di condotta rispetto alle quali il
parametro valutativo della condotta dell’agente sia quello della

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