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nell’ambito di uno stato di salute complesso, in situazioni di urgenza,
la condotta lesiva del medico sarebbe stata ricondotta ai criteri indicati
nell’art.2236 cod.civ.. Diversamente, nei casi in cui non vi era
l’urgenza di agire o quando non si presentavano speciali problemi
tecnici, nonché quando vi era negligenza o imprudenza, i parametri di
valutazione utilizzati sarebbero stati quelli ordinari, con la
conseguenza che il sanitario avrebbe dovuto rispettare la regola
dell’utilizzo della diligenza e prudenza massima. Questa tendenza
giurisprudenziale fu pero criticata dalla stessa Cassazione, che in più
di una occasione non permise l’applicabilità dei speciali canoni
valutativi dell’art. 2236 cod.civ., confermando invece la validità del
parametro classico dell’articolo 43 cod. pen.. Questo infatti tratta del
criterio ordinario "dell'homo eiusdem professionis et condicionis",
incrementato dalle possibili approfondite competenze del soggetto in
questione. Questo orientamento confermava quindi la riconducibilità
della condotta del medico ai parametri ordinari adottati in ambito
penale, e non quelli speciali dell’articolo 2236 c.c.. A conclusione di
questo percorso giurisprudenziale, era stata confermata da molte
sentenze la tendenza più rigorosa, e cioè che in ambito di
responsabilità medica per colpa non viene adottato il principio
civilistico della colpa grave. In altre parole, l’orientamento
maggioritario dichiarava che tale principio è utilizzato solo
nell’ambito civile del risarcimento del danno quando l’attività del
medico include la risoluzione di problemi tecnici di particolare
difficoltà e non trova spazio invece in ambito penale, data l’esaustività
e la specialità della normativa. Questo excursus storico giuridico è
stato necessario per sottolineare la differenza tra colpa lieve e grave,
che aveva trovato spazio anche nella disciplina penale. Questa
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