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la conformità della condotta del medico a queste, ai fini
dell’accertamento della responsabilità. Tale norma prescrive che, nella
verifica della colpa lieve, il giudice debba valutare se il sanitario si sia
attenuto alle regole e linee guida suggerite dalla comunità medica. Se
questo è stato fatto, egli non risponde a livello penale di colpa lieve,
comportando quindi un’attenuazione della responsabilità
professionale. Quindi l’articolo afferma che la colpa lieve non
perfeziona un illecito del medico, quando la sua condotta si muove
all’interno dei limiti previsti dalle linee guida, fornite dalla comunità
scientifica; in sintesi, la norma reintroduce nella legislazione penale
attuale, anche se solo relativamente all’ambito medico, il concetto di
colpa lieve. Infatti l’orientamento giurisprudenziale negava la sua
applicazione nei casi di colpa professionale, neanche per le ipotesi con
problemi tecnici di speciale difficoltà. Questa novità comporta il
bisogno di chiarire la definizione di colpa lieve e grave che fino a
questo momento non avevano trovato spazio in ambito penalistico,
nonché di risolvere alcuni problemi di applicabilità e di
interpretazione della legge Balduzzi.

       V.2.2. Problema di applicabilità: abolitio criminis

           Detto questo, si profilano alcuni importanti dubbi applicativi,
che devono essere risolti. Tra questi sicuramente vi è quello relativo
all’articolo 2, comma 2, del codice penale, che recita: “nessuno può
essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e

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