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cod. civ.. Generalmente, possiamo parlare di una ripartizione tra
attività di semplice adempimento, in cui la responsabilità medica può
essere anche quella per colpa “lieve”, e operazioni di difficile
esecuzione, in cui il professionista risponde solo per dolo o colpa
“grave”. La posizione sopra esposta è stata confermata, in più
occasioni, dalla Cassazione nella sentenza nr. 4852 del 19 maggio
1999, la nr.1127 del 4 febbraio 1998 e la nr.2335 del 16 febbraio
2001. Questo orientamento quindi conferma l’inversione dell’onere
della prova, facendo gravare sul professionista la prova di aver
adempiuto ai propri obblighi, con le misure cautelari dovute, e aver
utilizzato diligentemente i mezzi a disposizione. Se questo non è
dimostrato, il medico sarà considerato responsabile, vista la
presunzione di colpa affermata dalla giurisprudenza.
Gli obblighi gravanti sul professionista si sono sempre più
ampliati, andando anche a riguardare quelli che non attengono
precisamente alla prestazione sanitaria. Infatti l’ambito della
responsabilità professionale ha compreso anche il rispetto degli
obblighi di protezione, di informazione e di sorveglianza sulla salute
del soggetto. Da tutto ciò emerge l’importanza della dimostrazione del
nesso di casualità tra comportamento del medico ed evento lesivo,
sino a diventare punto cruciale nell’accertamento della responsabilità
professionale.
V.2. La responsabilità medica dopo il decreto Balduzzi
In ambito penale, le diverse sentenze hanno esaminato sia
l’argomento della liceità della professione medica, sia la relazione tra
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