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gennaio 2008 e riguardante la responsabilità medica per lesione da
trasfusione di sangue, ha trattato e ristrutturato l’inquadramento
generale. Innanzitutto è stata affermata la riconducibilità della
responsabilità professionale all’ambito contrattuale, nonché sono stati
definiti, più dettagliatamente, i parametri di imputazione per colpa,
l’onere della prova, il nesso di causalità e la funzione del consenso
informato. Questa elaborazione ha inoltre posto una maggiore
attenzione alla tutela della salute come diritto fondamentale della
persona e ha trattato della natura giuridica della responsabilità medica,
sia in campo penale sia in quello civile.
V.1. Dalla responsabilità extracontrattuale a quella
contrattuale
In ambito civile, possiamo registrare un cambiamento progressivo
di prospettiva, che ha visto prima la responsabilità professionale
essere ricondotta a quella extracontrattuale, per poi invece rientrare
nella sfera contrattuale. Questo diverso inquadramento è stato
registrato con la sentenza della suprema corte nr.589 del 1999 che ha
qualificato la responsabilità medica come contrattuale, sulla base della
tesi della teoria da contatto sociale. Quest’ultimo consiste in un
riscontro, innanzitutto fattuale, e poi giuridico, che consente di dar
vita ad un contratto tra le parti senza che questo contatto, in senso
stretto, sia avvenuto. In tal modo si fa quindi riferimento ad una
situazione in cui l’interprete traduce una relazione fattuale in un
rapporto contrattuale di diritto.
Queste ipotesi rientrano nella fattispecie di rapporto contrattuale di
fatto, cioè quelli stipulati in assenza di un contratto vero e proprio.
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