Page 68 - Quaderno 2017-2
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Caso classico è quello vigente tra l’assistito e il medico, dipendente di
un ente ospedaliero, in cui il primo ha stabilito un contratto con la
struttura sanitaria: il medico è obbligato a compiere le cure necessarie
anche se non è parte del negozio giuridico. In altre parole, se il
sanitario dovesse provocare dei danni al paziente, sarà ritenuto
responsabile a titolo contrattuale, a causa del contatto intervenuto tra i
due soggetti. Per questo, nel momento in cui il medico assume
l’impegno di curare un soggetto, allo stesso tempo è obbligato a
provvedere ad un trattamento curativo corrispondente allo stato di
salute del soggetto, attraverso la diligenza e la competenza necessarie
nel caso concreto.

    Nell’ipotesi di una lesione, o comunque di un imprevisto, durante
l’attività curativa, è onere del sanitario dimostrare che l’evento è stato
conseguenza di variabili imprevedibili e non evitabili attraverso la
dovuta e normale assistenza medica. Contemporaneamente, l’assistito
deve provare l’esistenza del danno procurato da un comportamento
erroneo del medico, nonché la causalità tra condotta ed evento, e la
non presenza di problemi tecnici di speciale difficoltà (ex art. 2236
c.c.). Adempiuto quest’onere da parte del paziente, sarà il
professionista a dimostrare la correttezza e la diligenza della sua
condotta, l’imprevedibilità dell’evento, l’aver fatto il massimo nelle
proprie possibilità. L’adozione di particolari misure cautelari ha
comportato una semplificazione dell’onere della prova del paziente,
poiché su di lui grava solo la dimostrazione dell’inadempimento del
professionista. Quest’ultimo sarà tenuto invece a dimostrare
l’impossibilità nel procedere all’adempimento, nonché l’esistenza di
eventuali problemi tecnici di speciale difficoltà, di cui all'art. 2236

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