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Nel caso particolare era infatti evidenziata una responsabilità
dell’ente per la violazione delle cautele organizzative, a prescindere
dalla commissione di un illecito riconducibile al personale impiegato.
La giurisprudenza successiva ha continuato ad appoggiare questa tesi,
sostenendo l’esistenza di forme di responsabilità autonome della
struttura ospedaliere, dovute al contenuto delle obbligazioni di
assistenza medica. Queste ultime comprendono, oltre ad accertamenti
diagnostici e trattamenti terapeutici, anche un complesso di doveri di
protezione, dovuti al principio di buona fede 57 e di diligenza,
nell’approntare una serie di strumenti necessari per adempiere
all’obbligazione, che devono essere proporzionali alla difficoltà della
prestazione58. La domanda che sorge è se il semplice rispetto dei
requisiti strutturali, quando non sono verificate condotte lesive del
proprio personale, possa dispensare l’ente dalla responsabilità. Questo
inquadramento della relazione tra ente ospedaliere e assistito
comporta, per quest’ultimo, un alleggerimento nell’onere della prova,
mentre la struttura dovrà provare che l’evento è derivante da causa
non imputabile, sulla base del criterio della diligenza (art.1176 co.2
cod.civ.). In altre parole, il mancato rispetto delle cautele
organizzative può comportare la sussistenza della responsabilità
sempre che possa essere verificato il nesso casuale con la lesione alla
salute dell’assistito o comunque con il fallimento nel conseguimento
dell’obiettivo prefissato. In questo modo, così come sostenuto dalla
dottrina, un criterio di riferimento, per sostenere questo tipo di
57 G. IUDICA, danni alla persona per inefficienza della struttura sanitaria.
58 GORGONI, l'incidenza delle disfunzioni della struttura ospedaliera sulla responsabilità
sanitaria, in Resp civ, 2000, 956, ID, in controtendenza rispetto quella corrente di pensiero che
ravvisa il fondamento degli obblighi di protezione della buona fede, "lo sforzo per essere
adeguato risultato deve prevenire prudentemente quegli impedimenti che in connessione lo
svolgimento dell'obbligazione possono variare i risultati".
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