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riconducibile alla sua negligenza, imperizia o ad un difetto di
diligenza.
IV.2. Responsabilità della casa di cura privata
Per quanto riguarda la responsabilità gravante sulla casa di cura
privata, bisogna specificare che essa dipende dal tipo di rapporto
intercorso tra il paziente ed il medico. Quest’ultimo può infatti
contrarre con il primo un’obbligazione per la prestazione di cura, di
attività operatorie o diagnostiche, rendendo l’ente privato un semplice
ausilio organizzativo o tecnologico. Da ciò ne consegue che, in caso di
eventi dannosi, la responsabilità derivante sarà di natura aquiliana, ove
gli strumenti adoperati siano pericolosi. Diverso è il caso in cui vi
fosse una stipulazione diretta del contratto tra ente privato e assistito,
poiché si configurerebbe una responsabilità di tipo contrattuale ai
sensi dell'articolo 2049 del codice civile. In questa ipotesi si è di
fronte ad un potere, in capo alla struttura, di direzione e di vigilanza
sull’operato del professionista, legato alla stessa da un rapporto di
lavoro non occasionale, anche non subordinato. In merito a ciò, la
giurisprudenza ha sostento la parificazione normativa tra ente privato
e pubblico, la configurazione di una responsabilità di tipo contrattuale
e ha considerato ininfluente la posizione e il tipo di rapporto di lavoro
del medico con la struttura54. In particolare, con la sentenza dell’ 8
54 Cass 8 gennaio 1999, n 103, Rep, 1991, voce danni civili, n 116, per esteso in danno e
responsabilità, 1999,779, con nota di DE MATTEIS; Resp civ. prev, 1999, 686, con nota di
SANNA. Anche se nel caso esaminato la colpa era stata accertata in senso analogo al tribunale
di Milano 20 settembre 1999,114, a cui dire "nel caso di responsabilità professionale del
personale sanitario di una struttura privata di danno cagionato al paziente, nessun rilievo ha il
tipo di rapporto (se di collaborazione o di dipendenza) intercorrente fra il sanitario e la casa di
cura, posto che quest'ultima, nell'adempimento della propria obbligazione a mente del disposto
di cui all'art 1228 c.c, risponde per il fatto doloso o colposo degli affiliati di cui si avvale".
Contro la cassazione 8 maggio 2000 e uno, numero 6386.
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