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poiché accostata alternativamente a quella aquiliana o a quella
contrattuale44.
Questa indecisione della giurisprudenza proveniva anche dalla diversa
disciplina che caratterizzava le strutture pubbliche e quelle private,
poiché solo queste ultime erano sottoposte alla normativa di tipo
contrattuale45. Neanche le disposizioni contenute nella Costituzione,
all’art.28 46, hanno focalizzato la problematica, dato che non vi è alcun
riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria per il
comportamento del suo personale. Ciò nonostante, a seguito della
riforma del 1978, che ha esteso l’espressione del consenso a tutti gli
interventi medici, ha preso sempre già campo la tesi della
responsabilità contrattuale nel rapporto tra il paziente e le strutture
ospedaliere 47 . Con il passare del tempo questa concezione si è
consolidata, non solo nella dottrina ma anche in giurisprudenza,
affermando che la relazione tra ente sanitario e assistito, fondata
dall’obbligo di prestazione del primo e dal diritto a ricevere le cure del
secondo, farebbe sorgere una responsabilità della struttura verso il
privato, di natura contrattuale 48 . A contrastare questa teoria e ad
impedire il suo definitivo consolidamento, vi è stata la tesi fondata
sull’affermazione della natura extracontrattuale della responsabilità
44 Cfr. App. Reggio Calabria 30 giugno 1962, id, retto, 1964, cass. 25 luglio 1967, numero 1950,
cit. 6 marzo 1969, numero 733, id, rep, 1969, voce cit, numero 63; 13 novembre 1970, numero
2392, id. rep. 1971, voce cit, numero 110
45 G. CATTANEO, la responsabilità del professionista, Milano, 195 8,347.
46 "funzionari e dipendenti dello stato degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo
le leggi penali, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo stato ed agli enti pubblici"
47 F. GALGANO, contratti responsabilità contrattuale nell'attività sanitaria, in Riv. trim. dir. proc.
civ., 1984, 710 ss
48 16 Cass 1 Marzo 1988, n 2144, in l'oro it, 1988, I, 2296, annotata da PRINCIGALLI, nonché in
nuova giurisprudenza civile comm, 1988, I, 604, con nota di PUCELLA, Sentenza,
quest'ultima nota per aver equiparato medici ospedalieri a liberi professionisti, con la
conseguente applicazione della disciplina codicistica in materia di contratto di prestazione
d'opera intellettuale;
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