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della legittimità degli atti di disposizione del proprio corpo, che
       possono determinare anche una diminuzione permanente
       dell’integrità fisica. Queste opposizioni sono però oltrepassabili
       attraverso un’interpretazione corretta dello stesso articolo, che
       mira alla tutela della salute fisica e psichica della persona.
       Infatti un’eventuale diminuzione permanente dell’integrità
       fisica sarebbe giustificata da un progresso generale dello stato di
       salute.
Nonostante queste scriminanti possano giustificare l’attività medica, le
Sezioni Unite ne hanno posto il vero fondamento nella norma
costituzionale, e precisamente nell’art.3241.

    III.3. Facoltà di curare

       III.3.1. La responsabilità del professionista e il rifiuto della terapia
             da parte del paziente

      La possibilità di ogni singola persona di decidere sulla propria
salute comprende anche il diritto di rifiutare le cure mediche. Si reputa
quindi che questo sia un limite non derogabile dal medico, ed infatti
trova spazio, oltre che nella Costituzione (artt. 13 e 32), nello stesso
codice deontologico. In particolare l’art. 31 comma 4 prescrive che il
medico non possa realizzare alcuna attività di diagnosi o di terapia,
qualora sia stato opposto il rifiuto da parte del paziente. La stessa
norma costituzionale prevede però la possibilità che siano messi in
atto trattamenti sanitari obbligatori, con la finalità di tutelare la salute
della collettività. Questi vengono infatti giustificati esclusivamente in

41 Mantovani S., Il trattamento medico arbitrario, In: D’apollo L., La responsabilità del medico,
    Torino, Giappichelli, 2012.

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