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rivolgersi al tribunale, diversamente può aspettare il loro
comune accordo. Il tribunale dovrà inoltre essere consultato
qualora la terapia scelta, di comune accordo tra adulti e minore,
possa mettere in pericolo la salute. Queste regole non valgono
nel caso in cui il figlio abbia un’età così piccola tale da non
poter capire né la diagnosi né la terapia, poiché in questo caso la
decisione spetterà solo ai genitori (il giudice interverrà solo nel
caso di contrasto tra questi)35. Discorso particolare deve essere
effettuato per i maggiorenni, che non hanno la capacità di
intendere e volere, infatti in questo caso dipende se questa è
permanente o transitoria. Nella prima situazione, qualora la
vicenda medica sia grave, il medico ha l’onere di contattare la
procura della repubblica, in modo tale che sia scelto un tutore o
amministratore di sostegno. Se invece l’incapacità è transitoria
si aspetterà la fine degli effetti, tranne nel caso in cui sia
necessaria un’operazione immediata, che sarà perciò eseguita
non considerando la volontà del soggetto. Lo stesso modo di
procedere sarà adottato nel caso in cui lo stato di salute del
malato sia caratterizzato da una fase di instabilità delle funzioni
vitali, che non gli permette di potersi esprimere36.
- libero e spontaneo: il consenso non deve essere frutto di
pressioni, ma espressione della volontà del paziente. Oltre a
violenza e dolo, il vizio più frequente è sicuramente quello
dell’errore. Quest’ultimo è una falsa rappresentazione della
realtà che spinge il soggetto a non agire conformemente alla sua
35 Ricci S., Miglino A., Atto medico e consenso informato, Roma, Società Editrice Universo,
2009.
36 Ricci S., Miglino A., Atto medico e consenso informato, Roma, Società Editrice Universo,
2009, p.35.
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