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del principio di autodeterminazione del paziente, derivante dal

combinato degli artt.2, 13 e 32 della Costituzione28. Si supera così
quella concezione paternalistica della relazione medico–paziente, in

cui il primo occupava una posizione di supremazia e la volontà del

secondo non era tenuta in conto. La funzione rilevante del consenso è

stata rimarcata dalla Corte Cost. Sent. n. 438 del 2008, che ha

sottolineato che questo deriva dal combinato di norme di molteplici

fonti. Tra queste abbiamo innanzitutto le norme costituzionali, tra cui
l’art. 2 (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo”), l’art. 13 ("la libertà personale è inviolabile") e art. 32

("nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento

sanitario se non per disposizione di legge"), nonché in ambito di

norme internazionali ritroviamo l'articolo 3 della Carta dei Diritti

Fondamentali dell'Unione Europea ("ogni individuo ha il diritto alla

propria integrità fisica e psichica", nonché la necessità, in ambito
medico, di un “consenso libero ed informato della persona

interessata, secondo le modalità definite dalla legge"). Altre norme

sono inoltre contenute: nella legislazione nazionale ed in particolare
nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare all’art.33 29 ,

28 “ la necessità del consenso si evince, n generale, dall'articolo 13, il quale sancisce l'inviolabilità
    della libertà personale, nel cui ambito deve ritenersi inclusa la libertà di salvaguardare la
    propria salute e la propria integrità fisica, escludendone ogni restrizione se non per atto
    motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e con le modalità previste dalla legge ma
    soprattutto rilevanti in materia dell'art. 92 Cost., per il quale "nessuno può essere obbligato ad
    un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (la quale) non può in
    nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana)" (Cass.23.5.01, n.7027,
    FI, 01)

29 “e certamente di trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente
    legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti
    dall'autorità sanitaria accertamenti trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'Art. 32 della
    costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per
    quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. (...) Gli
    accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere
    accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso alla partecipazione da parte di chi
    di obbligato".

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