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del principio di autodeterminazione del paziente, derivante dal
combinato degli artt.2, 13 e 32 della Costituzione28. Si supera così
quella concezione paternalistica della relazione medico–paziente, in
cui il primo occupava una posizione di supremazia e la volontà del
secondo non era tenuta in conto. La funzione rilevante del consenso è
stata rimarcata dalla Corte Cost. Sent. n. 438 del 2008, che ha
sottolineato che questo deriva dal combinato di norme di molteplici
fonti. Tra queste abbiamo innanzitutto le norme costituzionali, tra cui
l’art. 2 (“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo”), l’art. 13 ("la libertà personale è inviolabile") e art. 32
("nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge"), nonché in ambito di
norme internazionali ritroviamo l'articolo 3 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea ("ogni individuo ha il diritto alla
propria integrità fisica e psichica", nonché la necessità, in ambito
medico, di un “consenso libero ed informato della persona
interessata, secondo le modalità definite dalla legge"). Altre norme
sono inoltre contenute: nella legislazione nazionale ed in particolare
nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare all’art.33 29 ,
28 “ la necessità del consenso si evince, n generale, dall'articolo 13, il quale sancisce l'inviolabilità
della libertà personale, nel cui ambito deve ritenersi inclusa la libertà di salvaguardare la
propria salute e la propria integrità fisica, escludendone ogni restrizione se non per atto
motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e con le modalità previste dalla legge ma
soprattutto rilevanti in materia dell'art. 92 Cost., per il quale "nessuno può essere obbligato ad
un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (la quale) non può in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana)" (Cass.23.5.01, n.7027,
FI, 01)
29 “e certamente di trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente
legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti
dall'autorità sanitaria accertamenti trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'Art. 32 della
costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per
quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. (...) Gli
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere
accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso alla partecipazione da parte di chi
di obbligato".
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