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CAPITOLO III. Posizione di garanzia, consenso e
   facoltà di curare

    III.1. La posizione di garanzia del medico

       III.1.1.Caratteristiche principali

La professione medica ha assunto, nell’ultimo periodo storico, una

rilevanza notevole in campo giuridico, sia per quel che concerne la

posizione di garanzia del medico, sia per il nesso di casualità che lega
la condotta e l’evento non desiderato. L’obbligo giuridico di garanzia

è infatti riconosciuto in capo al medico, che risulta essere il

responsabile della salute del paziente, ed è spesso inteso, in termini
molto ampi, come dovere di “fare tutto il possibile”27, cioè attuare

tutte le operazioni necessarie alla guarigione del paziente. Come già

ribadito nel capitolo precedente, affinché possa configurarsi una

responsabilità colposa è necessario che vi sia una causalità omissiva e

che il soggetto agente occupi una posizione di garante. Per quanto
concerne l’individuazione del garante, in ambito medico, è necessario
che sia dimostrato l’esistenza di un rapporto terapeutico tra medico e

paziente. Questo obbligo non è comunque illimitato, ma risulta

determinato dalle condizioni iniziali del paziente e dalla possibilità di

impiego di mezzi da parte del medico, nonché dal possibile rifiuto del
paziente. Proprio quest’ultimo limite, certo ed espresso, da parte di un

paziente, consapevole e informato, farebbe venir meno il medico dalla

27 Tale obbligo di attivarsi facendo il possibile é stato espresso nella sentenza nr.11969/2005 in
    tema di causalità omissiva, ove la Suprema Corte ha affermato che “non può escludersi la
    responsabilità del medico il quale non si attivi e non disponga il ricovero del paziente, che
    accusi un forte dolore toracico, nel reparto specialistico ove é attuabile un monitoraggio
    continuo, seguito dall’eventuale trasferimento in reparto di terapia intensiva, laddove nel
    giudizio controfattuale l’adozione di questa cautela avrebbe, con l ’alta credibilità razionale o
    probabilità logica richieste ai fini della certezza penale, evitato il decesso” (Cass. Pen., sez.
    IV, 16-2-2005, nr. l1969, CED 2005, 231717, fattispecie in tema di morte del paziente per
    infarto non riconosciuto dal medico).

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