Page 42 - Quaderno 2017-2
P. 42

sua posizione di garanzia, poiché non verrebbe più considerato come
destinatario del dovere di intervento coattivo. I trattamenti sanitari
obbligatori sono infatti permessi solo in casi tassativi, con il fine di
tutelare soprattutto la salute collettiva, quando una malattia del singolo
possa metterla in pericolo.

       III.1.2.L’istituto della delega

Il titolare originario di tale posizione di garanzia è perciò il medico,
che può però decidere di trasferire tale obbligo ad un altro soggetto,
che deve dimostrare di essere capace e competente in quel determinato
campo. Ciò comporterebbe che, nel caso di evento dannoso nei
confronti del paziente, dovuto ad un comportamento colposo del
medico delegato, si configuri una responsabilità concorrente dei
sanitari. In particolare il medico delegato risponderà per
l’inosservanza delle norme regole cautelari, mentre il titolare
originario per non aver eventualmente comunicato le informazioni
fondamentali o aver impartito le direttive in modo errato.
Diversamente, se l’evento lesivo dovesse derivare solo da una
responsabilità del medico delegato, il titolare non sarà coinvolto nella
vicenda penale.

    III.2. Consenso informato

Con l’introduzione della Costituzione possiamo notare un
cambiamento di prospettiva nel rapporto tra medico e paziente:
oggetto principale non è più la cura dalla malattia, ma il paziente in sé,
come persona. Da qui spicca l’importanza dell’istituto del consenso
alla prestazione sanitaria, che si configura quindi come manifestazione

                                                38
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47