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specifico, successivamente constatare il grado di prevedibilità
dell’evento e infine verificare la probabilità dell’evitabilità dell’evento
se si fosse attuato il comportamento dovuto.

      Con il concetto di misura oggettiva della colpa si vuole indicare
la divergenza che sussiste tra la condotta posta in essere dall’imputato
e quella che sarebbe stata doverosa nella situazione concreta.

      Perciò è necessario che vengano determinate le regole cautelari,
in modo che siano conosciute o conoscibili dal soggetto agente e che
rispondano ai criteri di prudenza, perizia e diligenza.

      Ovviamente tutto questo meccanismo sopra esposto ha luogo
anche in campo medico. In particolare, le regole cautelari vengono
raccolto in specifiche linee guida, che costituiscono per il medico
delle raccomandazioni sulla condotta da attuare. Al fine
dell’esclusione della colpa, non deve essere solo valutato il fatto che il
medico abbia applicato le linee guida. Infatti, questi stessi modelli di
riferimento devono essere valutati sulla base del caso concreto,
caratterizzato da peculiarità che avrebbero imposto un altro
comportamento. Questa valutazione è effettuata sulla base del criterio
ex ante dell’homo ejusdem professionis et condizioniso (modello di
professionista che esercita una determinata attività).

    II.3. Responsabilità per colpa

       II.3.1. Colpa professionale del medico

La professione medica appartiene alla categoria delle attività
pericolose, poiché il sanitario è chiamato a compiere interventi
complessi che incidono direttamente sull’incolumità delle persone.

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