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che al verificarsi di un fatto necessariamente ne consegue un altro.
Qualora non si riesca a ravvisare una determinata legge scientifica,
allora deve escludersi il nesso di causalità tra condotta ed evento.
Nella pratica, ogni volta in cui si verifica un fatto lesivo il giudice
deve domandarsi se questo si sarebbe ugualmente verificato se colui
che era obbligato ad agire avesse adempiuto all’azione. Egli aggiunge
mentalmente l’azione doverosa (omessa) e, attraverso un giudizio
prognostico, stabilisce se questa avrebbe impedito il verificarsi del
fatto lesivo 18 . Per affermare il nesso di casualità il giudice deve
rilevare un’alta percentuale di probabilità che la condotta del soggetto
garante avrebbe impedito l’evento. Accanto a questa teoria, una parte
della dottrina ha sostenuto anche la tesi dell’aumento del rischio19.
Secondo questa, oltre a dimostrare la causalità della condotta, si deve
dimostrare che vi sia stato un aumento delle probabilità di
verificazione del fatto lesivo. Proprio questo principio ha avuto ampia
applicazione in campo medico, in particolare nella relazione tra
omissione di terapia e morte del paziente. Allo stesso tempo questa
tesi sembra violare il principio di legalità poiché la dimostrazione di
un mero aumento del rischio comporterebbe la configurazione di un
reato di pericolo e non invece di evento.
Accanto a queste tesi, vi è anche la teoria della c.d. probabilità
confinante con la certezza: il nesso di causalità è dimostrato quando la
condotta del garante avrebbe sicuramente impedito l’evento. La
giurisprudenza, in particolare in passato, ha accolto in più sentenze

18 Cass. Pen. IV sez., 19/09/1997 in Indice Penale, 1998, 541.
19 Ad esempio: uno spacciatore che istighi un giovane tossicodipendente, dimesso da poco da un

    istituto di disintossicazione, a riprendere il consumo di eroina e quest’ultimo in seguito alla
    nuova dose muore. In questo caso lo spacciatore ha aumentato il rischio della verificazione di
    un evento letale.

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