Page 31 - Quaderno 2017-2
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Dalla lettura della sentenza è evidente la differenza con la tesi
precedente in cui veniva affermata la natura extracontrattuale della
responsabilità del medico, in assenza di un rapporto diretto.
La Suprema Corte afferma invece la natura contrattuale del rapporto
per la creazione di una obbligazione di fatto, fondata sul contatto
sociale, tra il medico, dipendente dell’ospedale, e il paziente, che lì si
ricovera. Questo comporta che il medico, in caso cagioni dei danni,
debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, nonostante non
sia contraente di alcun contratto, realizzando di fatto una dissociazione
tra fonte e obbligazione. Secondo la tesi della Cassazione, il paziente,
al di fuori dell’esistenza di un contratto d’opera, non chiede al medico
un non facere, e cioè di non ledere i suoi diritti, ma un facere, che
deriva direttamente dalla “coscienza sociale” della professione.
Sintetizzando il contenuto della sentenza, possiamo identificare dei
presupposti necessari per affermare la natura contrattuale della
responsabilità:

   - contatto sociale: relazione intercorrente tra medico e paziente in
       un ambito in cui possono verificarsi delle lezioni di diritti
       tutelati dalla legislazione.

   - esercizio di attività protetta: professione che necessita di una
       particolare abilitazione

   - affidamento: cioè la fiducia che il paziente ripone nella
       professionalità del medico.

Questa sentenza non contempla però alcune difficoltà che possono
derivare da questa tesi. Il far derivare dal contatto sociale una
responsabilità di natura contrattuale equivale a considerare
contrattuale ciò che contrattuale non è, comportando una differente
disciplina in merito al termine di prescrizione e onore della prova.

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