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CAPITOLO II. La responsabilità professionale
del medico
II.1. La natura giuridica
La responsabilità medica è generalmente classificata come
responsabilità di natura contrattuale, ma viste le particolarità che la
contraddistinguono, secondo molti dovrebbe essere regolata da un
regime particolare. Tutto ciò è dovuto al fatto che in tale ambito, oltre
al rapporto medico-paziente, intervengono anche altre tipi di relazioni
(prestazioni), quali accertamenti diagnostici, terapeutici, preventivi e
così via, nelle quali sono coinvolte anche altre numerose figure
professionali, come quelle degli infermieri, assistenti socio sanitati ed
altri. Chiarire il tipo di responsabilità che grava sul medico è perciò di
fondamentale importanza, in modo tale da definire la normativa
applicabile.
I tipi di responsabilità che possiamo applicare sono quella
extracontrattuale o quella contrattuale, che si differenziano per l'onere
della prova, il termine prescrizionale e gli effetti giuridici relativi al
risarcimento del danno.
La prima emerge quando è violata una situazione giuridica tutelata in
modo assoluto, cioè verso tutti, mentre la seconda quando la
violazione riguarda un diritto relativo.
Per quanto riguarda le differenze, nella responsabilità contrattuale,
l’onore della prova è caratterizzato dalla presunzione di colpa. Infatti,
mentre all'attore sarà solo richiesto di provare l’esistenza del credito,
deve essere il debitore che deve dimostrare che l’eventuale
inadempimento non è a lui riferibile, poiché derivante da una causa a
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