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dell’Ordine, che mirano a tutelare la dignità e l’indipendenza
professionale. In particolare riveste particolare importanza l’art.3, che
nel primo comma delinea i doveri del medico12, mentre nel secondo
comma specifica il concetto di salute preso in considerazione, e cioè
quello più estensivo, comprendendo quindi anche il benessere
psichico. Lo stesso articolo rappresenta l’attuazione delle disposizioni
relative alla professione medica di cui agli degli articoli 3 e 32 della
Costituzione.
Il parallelismo del codice deontologico con l’art. 3 della
Costituzione si deduce osservando che il primo riprende le stesse
parole del secondo, prevedendo che il medico deve esercitare la sua
professione “senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di
religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia in tempo
di pace come di guerra”.
Sui sanitari pesa l’onere di informarsi ed aggiornarsi relativamente
alle novità delle normative per evitare di far riferimento a principi che
nel corso del tempo sono stati rielaborati. Un eventuale discostamento
tra norma morale del codice e legislazione nazionale provocherebbe
una difficile scelta dei professionisti.
A proposito di interventi normativi, questi non dovrebbero avere una
connotazione ideologica e dovrebbero lasciare aperta a tutti la
possibilità di effettuare le scelte nel rispetto dei principi generali
12 Art. 3: “Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’uomo e il
sollievo della sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza
distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di
ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o
sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell’accezione più ampia del termine, come
condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona”.
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