Page 29 - Quaderno 2017-2
P. 29

lui non imputabile. Discorso diverso è invece per l’'illecito
extracontrattuale, in cui l'onere di prova spetta a colui che ha avanzato
la pretesa. In caso di inadempimento deve essere il creditore a provare
il comportamento dannoso del convenuto nonché il dolo o la colpa
dello stesso.
Riguardo alla seconda differenza, quella relativa al termine
prescrizionale, nella responsabilità extracontrattuale è pari a cinque
anni, mentre in quella contrattuale il termine ordinario è decennale.
In merito all’ultima differenza, che riguarda gli effetti giuridici relativi
al risarcimento del danno, bisogna anzitutto sottolineare che nell’art.
2056 cod.civ., relativo alla valutazione del danno nell’illecito
extracontrattuale, è assente il richiamo all’art.1225 cod.civ..
L’articolo in questione prevede che se l'inadempimento o il ritardo
non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno
che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.
Il suo mancato riferimento esclude quindi la possibilità che l'autore di
un fatto illecito possa beneficiare della limitazione prevista
dall’art.1225 cod.civ. sicché, nell'ambito extracontrattuale sono
risarcibili anche i danni imprevedibili sebbene l'agente abbia agito con
colpa.

       II.1.1. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

Fino a qualche anno fa il rapporto tra medico e paziente era
classificato come rapporto contrattuale nel caso in cui, a seguito di
relazione diretta, si fosse dato luogo ad un contratto di prestazione,
mentre era inquadrato come rapporto extracontrattuale se una struttura
sanitaria fungeva tra intermediario tra i due soggetti. Al giorno di

                                                25
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34