Page 30 - Quaderno 2017-2
P. 30

oggi, come conseguenza di diversi fattori, la natura del rapporto è di
difficile interpretazione. Infatti l’evoluzione della figura professionale
del medico, la relazione sempre più indiretta tra medico e paziente
nonché l’avanzare dello sviluppo scientifico pongono questa
distinzione, sopra effettuata, in crisi.
È necessario quindi individuare il tipo di responsabilità in cui incorre
il medico, dipendente o meno, che lavori all'interno di una struttura,
pubblica o privata.
Secondo una parte della giurisprudenza, nel momento in cui il
paziente entra in contatto con la struttura ospedaliera, si costituisce in
capo a quest’ultima un’obbligazione di compiere tutte quelle attività
per ripristinare lo stato di salute e benessere. In questo ambito il
medico non costituisce una parte del contratto ma agisce nella sua
qualità di organo della struttura ospedaliera, e di conseguenza in caso
di “inadempimento” la natura della responsabilità sarebbe
extracontrattuale. Tutto ciò comporterebbe un concorso di
responsabilità: di tipo contrattuale dell’ente ospedaliero (per
violazione dei diritti relativi del paziente) e di tipo extracontrattuale
del medico (per violazione di diritti assoluti, come quello
dell’incolumità personale).

       II.1.2. Responsabilità da contatto sociale

Una seconda tesi della giurisprudenza è quella recepita dalla Suprema
Corte con sentenza del 22 gennaio 1999, n.589. Questa afferma che
nei confronti del medico ospedaliero si configura sempre una
responsabilità contrattuale, nascente, pur in assenza di un obbligo di
prestazione, da violazione degli obblighi di cura.

                                                26
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35