Page 32 - Quaderno 2017-2
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II.2. Responsabilità Penale
Prima di trattare della responsabilità penale è necessario chiarire
alcuni concetti: prima di tutto la differenza tra reato di azione e di
omissione, e all’interno di questo tra proprio e improprio.
I reati di azione sono quelli costituiti dal compimento di
comportamenti idonei ad incidere nel mondo esterno e che mettono in
pericolo un interesse tutelato dalla legge penale. I reati di omissione
sono invece quelli costituiti da un comportamento passivo in una
situazione in cui si aveva l’obbligo di agire.
Siamo soliti distinguere i reati omissivi in propri e impropri. Nei
primi, l’autore del reato è colpevole di non aver compiuto un’azione
doverosa e non invece di non avere impedito che eventi dannosi
avessero luogo.
Al contrario, i reati omissivi impropri sono invece quelli che hanno
come obiettivo il non verificarsi di determinati eventi. In questi casi
l’autore del reato può essere solo colui che riveste la particolare
funzione di garante della salvaguardia di un determinato bene14.
A differenza dei reati omissivi propri, le fattispecie improprie non
sono espressamente previste dalle norme penali, ma per ricavare la
loro disciplina si fa riferimento all’art..40, 2° comma c.p.. In
particolare questo articolo introduce la clausola di equivalenza,
secondo la quale non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico
di impedire, equivale a cagionarlo. Ciò comporta un’equiparazione tra
la commissione del reato e il non impedire che questo si verifichi,
quando si ha l’obbligo di attivarsi. Questo parallelismo necessità però
di essere limitato, per non incorrere in un’estensione totale della
14 Ad esempio: se un bambino sta annegando in una piscina e il bagnino, che ha l’obbligo di
salvarlo, rimane inerte causandone la morte, si realizzerà un omicidio.
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