Page 36 - Quaderno 2017-2
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introduce, per il giudice, un processo di due fasi. Nella prima egli

deve verificare la sussistenza di una legge scientifica nel rapporto

condotta - evento, secondo una certa percentuale di probabilità.

Successivamente il giudice dovrà accertare, ex post, che quel

determinato evento non possa essere riconducibile ad altre cause

alternative. Questo modello è stato comunque oggetto di diverse

critiche poiché non dimostra una perfetta correlazione tra evento e

condotta omissiva.

Stessa tesi è stata accolta anche da una successiva sentenza del 2007,

che afferma la necessità di constatare, oltre all'applicabilità al caso

concreto delle leggi scientifiche di copertura, anche un rimprovero al

medico per colpa. Sono questi due profili diversi, da riscontrare

disgiuntamente. Nei reati colposi, un probabile rischio è quello di

ricondurre la causalità al mero non rispetto delle regole cautelari, ma

questo coinciderebbe con la constatazione della colpevolezza. Per

evitare questo, al fine di dimostrare il rimprovero per colpa del

medico, si vede ravvisare, non solo la violazione della regola

cautelare, ma un collegamento tra condotta colposa ed evento, che
trova il suo fondamento nell’art. 43 c.p.. Per accertare la colpa si deve

innanzitutto specificare quale è la condotta doverosa nel caso

    A) per quanto attiene all'accertamento del nesso causale e tra omissione e danno, resta valido
         il
         ricorso al “giudizio controfattuale”, ossia a quella particolare astrazione consistente
         nell’ipotizzare quali sarebbero state le conseguenze della condotta alternativa corretta
         omessa dal medico;

    B) per quanto attiene al grado di probabilità, in base al quale stabilire astrattamente se
         l’effettuazione della condotta omessa avrebbe sortito effetti positivi per la salute o la vita
         del paziente, occorre avere riguardo non già alla mera “probabilità statistica” desunta dai
         precedenti clinici, ma al differente concetto di “probabilità logica”, la quale deve essere
         prossima alla certezza;

    C) la “probabilità logica”, a sua volta, va accertata collazionando le probabilità statistiche di
         successo dell’intervento omesso con tutte le circostanze del caso concreto, quali risultanti
         dal materiale probatorio raccolto ( Cass. Sez. U. 1 1.9.2002 nr. 30328)”.

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