Page 39 - Quaderno 2017-2
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- negligenza: quando il medico agisce con dimenticanza,
trascuratezza o superficialità e non si attiene alle regole di
diligenza, generalmente rispettate da altri medici.
- imprudenza: quando il medico agisce con avventatezza,
eccessiva precipitazione e ingiustificata fretta, e senza utilizzare
le regole cautelari comuni mediche.
- imperizia: quando il medico non ha le capacità tecniche o il
livello di esperienza necessario. Vista la molteplicità di fattori,
che può influenzare le abilità tecniche, il giudizio sull’imperizia
deve mirare a individuare una particolare carenza nei
fondamenti di conoscenza e capacità tecnica, che possono
essere richiesti a chiunque eserciti questa professione.
II.3.2. Diligenza e colpa del medico
In materia di colpa medica, la tendenza delle ultime sentenze è quella
di sostenere la presenza di un rimprovero per colpa, ove si riscontri
l’inosservanza notevole delle regole cautelari o dei principi
fondamentali della professione medica. In tale ambito è inquadrato
l’art.1176 cod.civ. che enuncia: “Nell’adempimento delle obbligazioni
inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve
valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Le obbligazioni, a cui si fa riferimento, sono di mezzo e non di
risultato, poiché il professionista si assume l’impegno a compiere una
prestazione con il fine del risultato desiderato, ma non a raggiungerlo.
Da ciò consegue che, per accertare l’inadempimento del
professionista, non basta osservare se questi ha raggiunto o meno il
risultato ma si deve valutare il rispetto del dovere di diligenza
professionale. Il criterio per questa valutazione deve essere
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