Page 40 - Quaderno 2017-2
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parametrato alla natura della prestazione da effettuare, poiché la
diligenza che si deve utilizzare corrisponde a quella media che serve
per quella particolare attività, senza la presenza di problemi. Se si
dovessero verificare tali difficoltà il professionista sarà ritenuto
responsabile ma in modo attenuato. Questa disciplina è enunciata
nell’art. 2236 del codice civile, che afferma: “Se la prestazione
implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il
prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di
colpa grave”. A livello penale, l’orientamento prevalente della
giurisprudenza è però quello secondo il quale il medico, visto il
concetto unitario di colpa di cui all’art. 43 c.p., risponderebbe anche di
colpa lieve se si verificassero dei danni a causa di omessa diligenza o
non adeguata capacità professionale. Ciò comporta che, nel caso in cui
si presentassero dei problemi ordinari, il medico risponderebbe di
inadempimento contrattuale ove si dimostrasse anche la colpa lieve,
mentre nel caso di difficoltà particolari solo per dolo o colpa grave26.
In ambito penale, la colpa grave corrisponde ai concetti di colpa
cosciente o con previsione dell'evento. Quest’ultimo è infatti non
voluto dal colui che agisce, è previsto, ma si ritiene che non si
verifichi.
Per valutare se vi è stata colpa da parte del professionista, bisogna
prima individuare il modello comportamentale da adottare in base alla
natura dell’attività e delle circostanze specifiche, poi controllare la
corrispondenza di questo con la prestazione effettuata, tenuto conto
dei problemi sorti in corso. Se vi è conformità il professionista ha
adottato la diligenza necessaria, altrimenti si configura la colpa.
26 V., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, sentenza 23 aprile 2002, n.5928.
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