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relativa a trattamenti sanitari volontari e obbligatori; nelle norme sulla
sperimentazione clinica di farmaci (D.M. 15 luglio 1997); nella legge
26 giugno 1967 n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone
viventi; nella legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6, riguardo trapianto
di organi tra viventi; negli artt. 3030-35 del Codice Deontologico. Dal
sistema normativo così delineato, si evince l’importanza di un
consenso informato, che funga da sintesi tra principio di
autodeterminazione e diritto alla salute. Il singolo ha infatti il diritto,
oltre che a ricevere cure, anche ad essere informato riguardo la natura
delle prestazioni sanitarie e le possibili conseguenze, nonché in merito
ai possibili percorsi terapeutici alternativi.
Affinché si possa assicurare la libertà del paziente è necessario che il
consenso si configuri come atto autonomo, libero e consapevole;
questo deve essere espresso in occasione di tutte quelle situazioni in
cui l’attività medica possa comportare qualche rischio per la salute del
paziente. Da ciò ne consegue che quest'ultimo deve essere informato
di tutti gli aspetti del trattamento terapeutico a cui è sottoposto, e della
portata effettiva dell'intervento in relazione alla sua gravità.
È nel codice deontologico che l’espressione “consenso informato”
riceve la sua definizione più completa: non è possibile iniziare un
trattamento terapeutico senza il consenso del paziente validamente
"informato" 31 . Da ciò si deduce che esso costituisce presupposto
necessario nonché diritto personalissimo del soggetto interessato dalla
malattia. Si devono pertanto non ammettere i consensi prestati da
30 Art. D0 Codice di Deontologia Medica:" il medico deve fornire al paziente la più idonea
informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative
diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate (...)"
31 Cfr. Art. 31 comma 1Codice Deontologico 1995: "'il medico non deve intraprendere attività
diagnostica o terapeutica senza il consenso del paziente validamente informato"
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