Page 47 - Quaderno 2017-2
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entrambi questi orientamenti si deduce che per prestare
liberamente il consenso all’attività medica, il paziente deve
essere sia legalmente (maggiorenne) sia naturalmente (intendere
e volere) capace. Nella nostra legislazione il minore, poiché non
possiede la capacità d’agire, non può prestare il suo consenso in
prima persona e di conseguenza questo adempimento deve
essere compiuto dai genitori, così come indicato nell’art. 2 del
cod. civ.. Stesso ragionamento è effettuato nei confronti
dell’interdetto, il cui consenso è prestato dal suo tutore.
Nonostante ciò, si deve osservare che l’art. 2 del cod.civ. fa
riferimento solo ai diritti patrimoniali e non a quelli personali, il
che comporta che qualora il minore sia ritenuto capace naturale
(sulla base del giudizio del medico), può prestare comunque il
consenso. Questo orientamento non è conforme però alla
regolamentazione della potestà genitoriale: da ciò ne consegue
che entrambe le tesi non sono esaurienti. Il diritto alla salute,
poiché personalissimo, non può essere esercitato
autonomamente né dai rappresentanti né dal minore stesso.
Proprio per questo, il consenso deve essere frutto del dialogo tra
genitore e figlio, unico mezzo per esercitare pienamente i diritti
che attengono alla persona e alla salute. Qualora adulti e minore
non concordino sul da farsi, questi ricorreranno al giudice,
affinché, tramite un provvedimento, assuma la decisione. Nel
caso in cui i genitori non si rivolgano al giudice, sarà lo stesso
medico che informerà il tribunale dei minori. Altra situazione
possibile è il contrasto tra i due genitori, in merito alla terapia
che il figlio deve seguire: se questa divergenza mette a
repentaglio lo stato di salute, allora il medico è tenuto a

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