Page 50 - Quaderno 2017-2
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- a forma libera: non è prevista alcuna forma particolare per
       l’espressione del consenso, tranne alcuni casi tassativi in cui è
       richiesta quella scritta. Queste ipotesi, in cui è necessario che il
       consenso sia espresso in modo certo e provabile, sono indicate
       nella legge n.458 del 1967 (trapianto di rene), nel d.lgs. 24
       giugno 2003 n. 211 (sperimentazione dei medicinali), nella
       legge 19 febbraio 2004, n.40 (procreazione medicalmente
       assistita.

       III.2.2. Trattamento medico in assenza del consenso del paziente

       Come già evidenziato, in difetto di consenso, il medico non
potrà mettere in atto alcuna terapia. I casi di invalidità della
prestazione del consenso sono: quando questo non è stato
completamente prestato, quando il paziente non abbia ricevute le
informazioni necessarie oppure quando il consenso è viziato. Quindi,
quando il professionista decide in modo arbitrario di porre in atto la
terapia, senza aver ricevuto un valido consenso, dovrà rispondere di
questo suo comportamento. In questo modo il medico sarà soggetto a
sanzioni di natura disciplinare ed eventualmente penali, nonché sarà
obbligato a risarcire l’eventuale danno.

       Definire i danni provocati da una terapia arbitraria è comunque
difficile, infatti possiamo riscontrare in giurisprudenza diversi
orientamenti. Oggetto principale di contrasto è il presupposto, nonché
i limiti di liceità della terapia. La difficoltà principale risiede nel
definire le ragioni di non punibilità della professione medica, che
anche nei casi meno gravi, può comunque provocare delle lesioni
personali.

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