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presenza di un’esigenza superiore della collettività, malgrado il
principio generale di volontarietà del trattamento sanitario, vigente nel
nostro ordinamento. I diritti della persona occupano infatti una
posizione prevalente nel nostro sistema normativo e solo un consenso
valido può essere presupposto di un legittimo trattamento medico.
Onere del professionista è solo quello di informare il paziente,
verificare se il consenso o il rifiuto siano validi e quindi agire di
conseguenza. Senza il consenso del paziente il trattamento terapeutico,
intrapreso dal medico, risulterebbe illecito in quanto lesivo della
libertà della persona42.

      Quando il dissenso alle cure comporta un pericolo concreto per
la vita del paziente, l’attività del medico, anche in assenza di un
consenso, sembra essere giustificata dalla scriminante dello stato di
necessità. Il problema che si pone è se l’intervento risulti legittimo per
la presenza della causa di giustificazione o se vi sono alcuni casi di
rischio attuale in cui è considerato lecito. Secondo alcuni si crede che
possa sussistere una sorta di legittimazione quando dal dissenso del
paziente possa derivare la privazione della vita. La nostra legislazione
ammette infatti la liceità di un intervento del medico, anche a fronte di
un dissenso, quando ci si trovi in una situazione di pericolo di vita.
Quando questa condizione sarà finita, la terapia non potrà continuare
senza il consenso del paziente. Tutto ciò pone in risalto la situazione
di poca chiarezza riguardo al ruolo di garante del medico, vista la
difficoltà di individuare i limiti e il bilanciamento tra principio di
autodeterminazione del paziente e dovere di intervento del medico.

42 “... la salute non é un bene che possa essere imposto coattivamente al soggetto interessato dal
    volere, o peggio, dall’arbitrio altrui, ma deve fondarsi esclusivamente sulla volontà dell'avente
    diritto, trattandosi di una scelta che riguarda la qualità della vita e che pertanto lui e solo lui
    può legittimamente fare (Cass. Pen. 13 maggio 1992 nr. 5639).

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