Page 54 - Quaderno 2017-2
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Secondo la Corte di Cassazione al medico non viene
riconosciuto un generale “diritto” di curare il paziente ma, come
enunciato nella sentenza 45126 del 2008, “la facoltà o la potestà di
curare, situazioni soggettive, queste, derivanti dall’abilitazione
all’esercizio della professione sanitaria, le quali, tuttavia, per potersi
estrinsecare abbisognano, di regola, del consenso della persona che
al trattamento sanitario deve sottoporsi”. Se infatti al medico venisse
riconosciuto il diritto di intervenire, vorrebbe dire porre in secondo
piano l’autodeterminazione del paziente e lasciare al professionista
una piena discrezionalità. Come sancito dall’articolo 4 del codice
deontologico, “l'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e
sull'indipendenza della professione che costituiscono diritto
inalienabile del medico; Il medico nell’esercizio della professione
deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici
della professione, assumendo come principio il rispetto della vita,
della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della
persona”. Da ciò si ricava che la potestà o facoltà di curare, prevista
come potere-dovere del medico, è sottoposta a determinati limiti.
Innanzitutto l’intervento terapeutico, per essere considerato legittimo,
deve sempre essere caratterizzato da diligenza, prudenza e perizia, e
deve inoltre rispettare i diritti della persona tutelati dalla Costituzione,
quindi anche il consenso del paziente. Si deve perciò essere
consapevoli che l’intervento del medico, inquadrato come potestà e
facoltà, può trovare legittimazione solo in un bilanciamento tra
obbligo di curare e rispetto della persona. Quest’ultimo vede come suo
momento rilevante l’espressione di un consenso informato e
consapevole, che costituisce perciò presupposto necessario al
trattamento medico.

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