Page 51 - Quaderno 2017-2
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Oltre alla legittimazione che deriva dal combinato degli artt. 2,
l3 e 32, la Corte di Cassazione ha tentato di far rientrare l’attività

medica entro i limiti delle cause di giustificazione del codice penale:

    art. 51 c.p.38: data la posizione di garanzia del medico, la sua
       attività può infatti rientrare nell’adempimento di un dovere, che

       obbligherebbe il professionista ad operare in situazioni di

       pericolo di vita delle persone. Allo stesso tempo, come ribadito

       nei paragrafi precedenti, il principio di autodeterminazione dei

       pazienti è prevalente rispetto le decisioni del medico;
 art. 54 c.p.39: questa scriminante opera quando l’attività medica

       è necessaria a tutelare la salute della persona, ma deve

       comunque essere proporzionale al rischio corso dal paziente;

 art. 50 c.p.40: questa è la scriminante condivisa dalla maggior
       parte della dottrina, che rende lecita l’intervento medico lesivo
       dell’integrità del paziente. Anche in questo caso, possiamo

       comunque individuare delle teorie contrarie, che si basano sui
       limiti indicati dall’art. 5 cod.civ.. Quest’ultimo tratta infatti

38 Art. 51 c.p.: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma
    giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. Se un fatto
    costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico
    ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito 1'ordine, salvo che,
    per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Non è punibile chi
    esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità
    dell'ordine”.

39 Art. 54 c.p.:“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di
    salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non
    volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al
    pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di
    esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo
    stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma in tal caso, del fatto commesso dalla
    persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo”.

40 Art. 50 c.p.: “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona
    che può validamente disporne”.

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