Page 51 - Quaderno 2017-2
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Oltre alla legittimazione che deriva dal combinato degli artt. 2,
l3 e 32, la Corte di Cassazione ha tentato di far rientrare l’attività
medica entro i limiti delle cause di giustificazione del codice penale:
art. 51 c.p.38: data la posizione di garanzia del medico, la sua
attività può infatti rientrare nell’adempimento di un dovere, che
obbligherebbe il professionista ad operare in situazioni di
pericolo di vita delle persone. Allo stesso tempo, come ribadito
nei paragrafi precedenti, il principio di autodeterminazione dei
pazienti è prevalente rispetto le decisioni del medico;
art. 54 c.p.39: questa scriminante opera quando l’attività medica
è necessaria a tutelare la salute della persona, ma deve
comunque essere proporzionale al rischio corso dal paziente;
art. 50 c.p.40: questa è la scriminante condivisa dalla maggior
parte della dottrina, che rende lecita l’intervento medico lesivo
dell’integrità del paziente. Anche in questo caso, possiamo
comunque individuare delle teorie contrarie, che si basano sui
limiti indicati dall’art. 5 cod.civ.. Quest’ultimo tratta infatti
38 Art. 51 c.p.: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma
giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. Se un fatto
costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sempre il pubblico
ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito 1'ordine, salvo che,
per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Non è punibile chi
esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità
dell'ordine”.
39 Art. 54 c.p.:“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di
salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al
pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di
esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo
stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma in tal caso, del fatto commesso dalla
persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo”.
40 Art. 50 c.p.: “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona
che può validamente disporne”.
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