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reale volontà. Affinché questa risulti viziata, l’errore deve
       ricadere su un aspetto rilevante del consenso (trattamento,
       rischio, conseguenze) e deve essere percepibile da parte del
       medico;
   - attuale: il consenso deve essere espresso quando avviene
       l’esecuzione della terapia. Da ciò deriva il divieto di poter
       considerare valido il consenso espresso in un momento
       antecedente e successivo al trattamento. Inoltre deve perdurare
       per tutto il tempo dell’attività medica, il che comporta che il
       paziente possa in qualsiasi momento interromperla37. In questo
       ambito si pongono però dei problemi, in particolare quando
       l’interruzione della terapia non sia possibile o quando si
       possano derivare dei danni alla salute maggiori di quelli a cui
       era inizialmente esposto il malato del trattamento. Data la
       posizione di garante della salute del paziente, il medico può
       scegliere di continuare la terapia, non commettendo alcun
       illecito;
   - speciale: si riferisce ad uno specifico intervento medico, e come
       specificato nella sentenza n.364 del 1997 della Corte di
       Cassazione, anche se è vero che la richiesta di uno specifico
       intervento chirurgico avanzata dal paziente può farne presumere
       il consenso a tutte le operazioni preparatorie e successive che vi
       sono connesse, con i relativi rischi, è dovere del sanitario
       informarlo delle conseguenze e dei vantaggi specifici ed operare
       in relazione a ciò che il paziente intende compiere;

37 La convenzione di Oviedo, ratificata con la legge 28 marzo 2001, n. 145, all’art. 5, 3° comma,
    prevede espressamente il diritto del paziente di revocare il consenso al trattamento medico: "la
    persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”.

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