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reale volontà. Affinché questa risulti viziata, l’errore deve
ricadere su un aspetto rilevante del consenso (trattamento,
rischio, conseguenze) e deve essere percepibile da parte del
medico;
- attuale: il consenso deve essere espresso quando avviene
l’esecuzione della terapia. Da ciò deriva il divieto di poter
considerare valido il consenso espresso in un momento
antecedente e successivo al trattamento. Inoltre deve perdurare
per tutto il tempo dell’attività medica, il che comporta che il
paziente possa in qualsiasi momento interromperla37. In questo
ambito si pongono però dei problemi, in particolare quando
l’interruzione della terapia non sia possibile o quando si
possano derivare dei danni alla salute maggiori di quelli a cui
era inizialmente esposto il malato del trattamento. Data la
posizione di garante della salute del paziente, il medico può
scegliere di continuare la terapia, non commettendo alcun
illecito;
- speciale: si riferisce ad uno specifico intervento medico, e come
specificato nella sentenza n.364 del 1997 della Corte di
Cassazione, anche se è vero che la richiesta di uno specifico
intervento chirurgico avanzata dal paziente può farne presumere
il consenso a tutte le operazioni preparatorie e successive che vi
sono connesse, con i relativi rischi, è dovere del sanitario
informarlo delle conseguenze e dei vantaggi specifici ed operare
in relazione a ciò che il paziente intende compiere;
37 La convenzione di Oviedo, ratificata con la legge 28 marzo 2001, n. 145, all’art. 5, 3° comma,
prevede espressamente il diritto del paziente di revocare il consenso al trattamento medico: "la
persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”.
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