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familiari del paziente, quando questi sia maggiorenne capace di
intendere e volere. Quest’ultimo è infatti l’unico legittimato a
determinare le scelte che riguardano il suo stato di salute.
III.2.1. Informazione: Caratteristiche e qualificazione giuridica
L’informazione, di cui necessita il paziente, deve essere
dettagliata e specifica, nonché deve essere espressa in modo tale da
poter essere compresa: solo così il paziente potrà essere libero se
curarsi o meno oppure scegliere la terapia da seguire. Queste
indicazioni sono fornite dall’elaborato del 20 giugno del 1992
intitolato “Informazione e consenso all'atto medico” del Comitato
Nazionale di Bioetica, che infatti enuncia: “le informazioni valide per
un consenso informato sono quelle comprensibili ed effettivamente
comprese". L’informazione, per poter essere comprensibile, deve
essere adattate alle caratteristiche della persona a cui son comunicate,
poiché non tutti i soggetti recepiscono le nozioni specifiche in maniera
uguale.
I dettagli da fornire sono: diagnosi, tipologia di terapia, rischi,
benefici e possibili conseguenze. Il professionista deve comunicare
queste informazioni sulla base dei principi di correttezza e buona fede,
che implicano anche un obbligo di ascolto dei bisogni dell’assistito. È
giusto evidenziare e dare importanza a questa fase poiché se non vi
fosse, si verificherebbe un equivoco tra i due soggetti, incidendo
direttamente sulla legittimità del trattamento terapeutico.
Per quanto concerne la natura giuridica della dovere di
informare esistono diverse teorie. La prima è quella tradizionale,
secondo la quale l’obbligo di informazione rientrerebbe in una
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