Page 59 - Quaderno 2017-2
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IV.1.2. Disciplina del contratto di assistenza ospedaliera

       La qualificazione della relazione tra l’assistito e l’ente

ospedaliere, in campo contrattuale, ha fatto affiorare delle

problematiche riguardo la sua natura e normativa. Ne consegue che
dalla teoria dell’immedesimazione organica 49 tra dipendente e

struttura ospedaliera, e fondando la responsabilità del primo su una

radice comune, il contratto in questione ha finito per essere compreso
in quello della prestazione d'opera intellettuale50 con la conseguente

applicazione della relativa disciplina. In più, alla luce della
responsabilità riflessa che grava sull’amministrazione, il

comportamento del medico realizza un requisito necessario per la

configurazione della responsabilità della struttura pubblica. Partendo

dalla divisione tra esercizio dell'impresa e servizio si è convenuto che

il settore pubblico sanitario non possa essere considerato come un
“medico collettivo”, che può porre in essere dei contratti d'opera
intellettuali. In altre parole il contenuto dell’obbligo, che
l’amministrazione sanitaria si assume, non concerne l’adempimento

della prestazione da parte di uno dei suoi dipendenti ma riguarda un

insieme di azioni definito "assistenza sanitaria", riscontrabile nella

49 Cass 5 gennaio1979, n 31, Trib Lanciano 9 maggio 1978, in giur it, 1979, I, 1, Trib Vicenza 27
    gennaio 1990 annotata da GIAMBELLOTTI GALLOTTI.

50 Per Cass 1 marzo 1988, n 2144, cit. " Nel servizio pubblico sanitario, l'attività svolta dall'ente
    pubblico gestore del servizio a mezzo dei suoi dipendenti, nell'adempimento del dovere di
    prestazione verso il privato richiedente, è di tipo professionale medico e similare all'attività
    svolta, nell'esecuzione dell'obbligazione di prestazione, dal medico che abbia concluso con il
    paziente un contratto d'opera professionale. Ed appunto per questa similarità, perché quella
    svolta dall'ente pubblico a mezzo dei medici i suoi dipendenti e attività professionale medica,
    la responsabilità è analoga a quella del professionista medico privato". La corte traendo spunto
    dalla relativa parità di posizione tra il paziente la struttura esclude l'applicabilità degli art 22 e
    23 D.P.R. 10 gennaio 1957 n 3, trattandosi di normativa relativa alle ipotesi di danni arrecati a
    terzi dagli impiegati civili dello Stato per i comportamenti attivi od omissivi da essi tenuti
    nell'ambito dell'esercizio di poteri pubblicistici. L'inquadramento del contratto concluso il
    paziente la struttura ospedaliera in termini di contratto d'opera professionale era già stata
    enunciata da Cass 24 marzo 1979, n 1716.

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