Page 58 - Quaderno 2017-2
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incombente sul sanitario. Questa teoria ha infatti sostenuto l’ipotesi
della convergenza dei due modelli di responsabilità, ossia del
concorso di responsabilità e del cumulo delle azioni, nel caso in cui lo
stesso comportamento sia stato produttivo di una lesione ingiusta e sia
inquadrabile contemporaneamente come danno contrattuale e come
extracontrattuale. In questo ambito di indagine sarebbe più
appropriato parlare di un cumulo improprio a causa della convergenza,
nella realizzazione di un solo fatto lesivo, di una molteplicità di azioni
illecite ascrivibili all’ente e al medico, con la conseguenza del ricorso
all’istituto della responsabilità solidale. Sarebbe invece più corretto
parlare di concorso, nei casi in cui dell’evento dannoso sia ritenuto
responsabile la sola struttura o il personale (a condizione che questi
sia considerato come parte del contratto). Dopo la verifica che ciò di
cui il sanitario e l’ente devono dar conto non costituisce un limite alla
configurazione della responsabilità solidale, è necessario definire se il
singolo titolo resti assoggettato alla sua normativa o se si scelga di
applicare una disciplina comune per entrambi. Questo dubbio
giuridico è stato però sciolto da un’elaborazione dottrinale che ha
inquadrato la responsabilità medica all’interno della responsabilità
civile e come una commistione dei concetti di entrambi i titoli
(contrattuale ed extracontrattuale).
La responsabilità professionale è quindi un ambito unitario in cui, al di
fuori del titolo attribuito ad un fatto specifico, vengono utilizzati dei
criteri comuni di valutazione, elaborati dalla giurisprudenza. In
particolare sono stati individuate una moltitudine di regole che
riguardano la diligenza, l'onere della prova, le presunzioni su colpa e il
nesso di causalità.

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