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gennaio 1999, n 103 la Cassazione ha affermato che all’interno
dell’obbligazione di adempimento, connessa alla remunerazione, è
compreso anche il costo del rischio che, nella propria attività, la
struttura si assume. Si tratta di un vero e proprio rischio di impresa,
che ovviamente comprende anche la divisione delle operazioni tra i
vari sanitari, delle quali l’ente deve rispondere ai sensi dell'articolo
1228 codice civile" 55 . Questa produzione giurisprudenziale così
delineata ha costituito la base concettuale per l’elaborazione della
responsabilità della struttura ospedaliera per disfunzioni organizzative,
sviluppata nelle riforme del sistema sanitario dei primi anni 90.

    IV.3. Il difetto di organizzazione

       Altro tema fondamentale è quello relativo alla buona
organizzazione, che riguarda le strutture pubbliche e private. Tutti gli
enti ospedalieri devono avere a disposizione un numero sufficiente di
personale qualificato, un coordinamento adeguato delle attività,
nonché possedere l’idoneità dei locali e l’adeguatezza delle
attrezzature. In tal senso, all’inizio degli anni 7056, la Suprema Corte
evidenziò, in merito alla mancata predisposizione delle precauzioni
necessarie nell’organizzazione di una struttura di cura, la violazione
delle cautele riguardo la proporzione tra numero di infermieri e quello
di malati.

55 In questo senso già CATTANEO, la responsabilità del professionista, 345.
56 Cass 13 aprile 1973, n 1055; analogamente in trib. Udine 13 maggio 1991, sono state

    valorizzate alcune disfunzioni (quali il mancato funzionamento di uno dei monitor, il difettoso
    procedere del lettino, la non immediata disponibilità del personale addetto), che hanno assunto
    rilevanza sul piano causale in quanto inserite in un quanto già gravemente compromesso dalla
    condotta dei sanitari.

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