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responsabilità dell’ente ospedaliero, può essere quello della disciplina
dei prodotti difettosi, quando l’intervento effettuato non garantisce il
risultato che invece ci si aspettava59.
L’affermata differenza dei parametri di imputazione tra ente e
dipendenti, nonostante sia illogico, non ha comportato una
mitigazione nella valutazione dei criteri nei confronti del personale.
Questo è confermato da due sentenze attuali, che riguardano dei casi
di malasanità in operazioni di parto, in cui le carenze organizzative
non hanno esentato i dipendenti dalla loro responsabilità. In
particolare, nella prima sentenza, il fatto contestato al sanitario è stato
proprio quello di non aver disposto le cautele necessarie per far fronte
alle disfunzioni organizzative
Nella seconda invece, la corte suprema ha stabilito che,
nonostante il primario non possa rispondere per tutti i fatti lesivi che si
verificano nel suo reparto, poiché non si può richiedere un’attività di
controllo continua su tutte le attività svolte, a lui spettano dei poteri
(disciplinati nell’'art. 7 co.3 D.P.R. 27 mar 1969, n. 12860) che lo
obbligano a conoscere lo stato di salute dei malati, in particolare quelli
in situazioni critiche come la partoriente.
Queste due sentenze sembrano quindi introdurre un nuovo
onere sul dipendente, e cioè quello di far fronte alle carenze
organizzative, attraverso la predisposizione di misure cautelari.
59 G. IUDICA, danni alla persona per inefficienza della struttura sanitaria.
60 "il primario vigila sull'attività e sulla disciplina del personale sanitario, tecnico, sanitario
ausiliario ed esecutivo assegnato alla sua divisione al servizio, alla responsabilità dei malati,
definisce criteri diagnostici o terapeutici che devono essere seguiti dagli aiuti degli assistenti,
pratica direttamente sui malati di interventi diagnostici curativi ritenga di non dare ai suoi
collaboratori, formula la diagnosi definitiva, provvede a che le degenze non si prolunghino
oltre il tempo strettamente necessario gli accertamenti diagnostici ed alle cure e dispone la
dimissione degli impegni, è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei
registri nosologici e della loro conservazione; cura la preparazione ed il perfezionamento
tecnico professionale del personale dal dipendente in comune iniziative di ricerca scientifica;
esercita le funzioni didattiche a lui affidate".
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