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struttura del contratto della locatio operis e disciplinato dai principi
che hanno per oggetto un'obbligazione di risultato 51 . L’opera del
sanitario, quindi, rappresenta solo una fase di una più generale
prestazione, al cui compimento è predisposto una organizzazione
istituzionale con la funzione di erogare servizi sanitari. Da ciò ne
consegue che la lesione non è sempre dovuta ad un comportamento
errato del singolo sanitario ma di quello di un insieme di soggetti e
quindi la responsabilità dell’amministrazione sanitaria emerge per
tutte le azioni lesive compiute da gruppo di persone che rientrano
nella sfera di incidenza della persona giuridica stessa52. In questo
ambito, il dipendente della struttura medica è ricondotto alla figura del
mero ausiliario, della cui attività è il debitore il chiamato a rispondere,
ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile53.
Tutto questo comporta che se il fatto lesivo è dovuto ad un
comportamento del sanitario, diventa difficile distinguere i parametri
di valutazione dell’attività della struttura sanitaria, data la sua natura
intermediaria e l’univocità del criterio della diligenza (necessaria a
valutare l’adempimento e a definire il contenuto della prestazione).
In ogni caso si deve sottolineare che, in seguito alla
riconducibilità dell’attività dell’ente sanitario all’art.2236 cod.civ., è
avvenuto un ribaltamento dell’onore della prova sul danneggiante.
Infatti è onere dell’assistito provare la natura dell’attività, mentre sarà
compito del danneggiante dimostrare che l’evento negativo non sia
51 GALGANO, Contratto e responsabilità contrattuale, cit. 719, più di recente CAFAGGI.
52 PRINCIGALLI, la responsabilità civile. Profili generali in diritto privato europeo, a cura di
LIPARI, Padova, 1997, 989; altresì MONATERI, la responsabilità civile, 751.
53 In tal senso GALGANO, 722, la responsabilità del professionista, cit. 345. Note in tema di
responsabilità civile del medico il quale ritiene poco plausibile la qualificazione del medico
alla stregua di un mero ausiliario, poiché storicamente e normativamente le professioni libere
sono caratterizzate dal principio dell'indipendenza.
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